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PAI e PIA: i figli della DAD

La valutazione durante la DaD

Il tema della valutazione è da sempre il più dibattuto dentro e fuori le mura della scuola. Se poi ci riferiamo alla valutazione in una situazione emergenziale di chiusura della scuola e durante la sperimentazione di attività di didattica a distanza, le riflessioni diventano delle vere e proprie discussioni tra i vari attori: dirigenti, docenti, studenti, famiglie. In alcuni articoli precedenti di questo blog abbiamo già spiegato cosa si intende sia per didattica a distanza (DaD) sia per valutazione, ora vorremmo approfondire il rapporto tra didattica a distanza e valutazione.
In questi mesi il Ministero dell’istruzione ha affrontato la tematica con parecchie note e addirittura con un’ordinanza specifica:

- la Nota n. 279/20, che descrive il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione e lascia, come di consueto, la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli;

- la Nota n. 388 del 17 marzo 2020, che afferma: Se è vero che devono realizzarsi attività di didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un' ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità;

- il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che prevede che “la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta a distanza nell'a.s. 2019/20, produce gli stessi effetti della valutazione in presenza...”

- l’Ordinanza sulla valutazione, la n. 11 del 16 maggio 2020, riguardante la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e le prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, che afferma che l’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza, ai fini della valutazione finale, trova il suo fondamento sempre nei princìpi previsti all’articolo 1 del Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017;

- la Circolare ministeriale n. 9168 del 9 giugno 2020, avente come oggetto Ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, che contiene delle precisazioni sul Piano di apprendimento individualizzato (PAI) per i nuovi percorsi degli istituti professionali.
Nella didattica a distanza la valutazione va fatta, ma non certo con le stesse modalità valutative della didattica in presenza. Va fatta anche sull’impegno del ragazzo, sul suo spirito di iniziativa, sulla sua capacità di ragionamento e di confrontarsi con un’emergenza mai vissuta. E per far ciò si possono usare anche strumenti come rubriche di valutazione, griglie e tutto ciò che può essere utile per attivare negli studenti un processo di autovalutazione. Ad esempio, prima di ogni verifica sarebbe opportuno informare gli alunni sui criteri valutativi per consentire loro di capire con chiarezza il percorso che devono affrontare.
In questo tipo di valutazione, che possiamo definire formativa, perché volta a valorizzare l’apprendimento degli allievi e a sfruttare gli errori per migliorare, diventa necessaria l’attestazione progressiva dei passi compiuti dagli alunni, anche avvalendosi dei continui feedback forniti, grazie all’interattività delle piattaforme telematiche, ai riscontri positivi nel dialogo... Gli esperti concordano nel ritenere che durante la DaD sia particolarmente importante il feedback del docente nel processo di apprendimento dei ragazzi, ragazzi che necessitano di avere rimandi precisi non solo sulle attività svolte ma anche su punti di forza e criticità del loro studio.
Lo conferma la stessa Nota 388: Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Il docente che attua una continua osservazione del ragazzo e di ciò che sta producendo usando dei feedback ha a disposizione un potente elemento di valutazione sulla sua predisposizione ad apprendere e sulla sua partecipazione attiva, e quindi valorizza meglio i suoi interventi e promuove degli atteggiamenti propositivi.
I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe devono procedere alla valutazione finale degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti, criteri che, naturalmente, devono costituire oggetto di discussione e delibera da parte dei collegi e dei consigli di classe, organi tecnici competenti in materia di progettazione didattica e valutazione

In fase di scrutinio, poi, la valutazione deve essere comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti e tenere conto dei progressi nell’apprendimento e di ciò che non è stato possibile portare a termine. Ed è proprio per questo che, all'interno dell'OM 11, compaiono specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione e sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti.
Si tratta di due nuove tipologie di documenti da predisporre per lo scrutinio, che dovrebbero contenere tutte le misure per gli eventuali recuperi nel prossimo anno scolastico: il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) e il Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA). (vedi SCARICABILI n. 2 e 3 )

I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le
progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di
apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute
modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e
individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di
apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire
attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) (di cui all’articolo 6). (O.M. n. 11/2020)

Il collegio dei docenti integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel PTOF e ne dà comunicazione alle
famiglie attraverso la pubblicazione sul sito.

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato (PAI) (articolo 6), in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Due sono i casi in cui è possibile non ammettere l’alunno alla classe successiva o agli esami:

1. qualora i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità;

2. qualora siano stati presi dei provvedimenti emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

  

A cura di Viviana Rossi e Maria Enrica Bianchi 

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